La comunione tra fratelli e il rimborso delle spese
I limiti e i criteri nella divisione di un bene
La divisione di un bene in comunione tra fratelli, soprattutto quando uno solo dei condividenti ne abbia goduto in via esclusiva sostenendo spese di conservazione o apportando miglioramenti, rappresenta una delle questioni più frequenti e delicate in ambito successorio e patrimoniale. La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione II civile, n. 29035 del 3 novembre 2025 interviene in modo chiaro su questo tema, ribadendo principi ormai consolidati ma spesso fraintesi nella prassi, fornendo indicazioni operative fondamentali per chi si trovi coinvolto in una divisione ereditaria o in uno scioglimento di comunione.
- La vicenda: comunione tra fratelli e uso esclusivo del bene
- Le decisioni di merito: divisione, conguagli e frutti civili
- Il principio affermato dalla Cassazione: no all’art. 1150 c.c.
- Il diritto al rimborso delle spese: mandato e gestione di affari
- Migliorie e spese come parte integrante del bene comune
- L’inapplicabilità dell’art. 1110 c.c. in caso di possesso esclusivo
- Implicazioni pratiche per le divisioni ereditarie tra fratelli
La vicenda: comunione tra fratelli e uso esclusivo del bene
Il caso sottoposto all’esame della Corte riguardava due fratelli comproprietari di un immobile acquistato in comunione. Uno dei due aveva detenuto e utilizzato l’immobile in via esclusiva per un lungo periodo, sostenendo spese di conservazione e apportando miglioramenti. L’altro fratello, escluso dal godimento del bene, ha agito in giudizio chiedendo lo scioglimento della comunione, il pagamento dei frutti civili per l’uso esclusivo dell’immobile e il risarcimento dei danni per l’impossibilità di accedere al bene.
Il fratello che occupava l’immobile si è opposto alle richieste, domandando a sua volta il rimborso delle spese sostenute, sostenendo che tali interventi avevano determinato un incremento del valore dell’immobile e che tale aumento dovesse essergli riconosciuto.
Le decisioni di merito: divisione, conguagli e frutti civili
Il Tribunale ha disposto lo scioglimento della comunione, assegnando l’immobile al fratello che lo deteneva con obbligo di conguaglio in favore dell’altro e di pagamento dei frutti civili per l’uso esclusivo. In grado di appello, a seguito della vendita dell’immobile all’asta, il prezzo ricavato è stato diviso tra i condividenti, riconoscendo la rilevanza delle migliorie ai fini della stima del bene e confermando l’obbligo di corrispondere i frutti civili.
Entrambe le parti hanno proposto ricorso per Cassazione, contestando, seppur da prospettive opposte, i criteri adottati per il rimborso delle spese e per la determinazione delle rispettive spettanze.
Il principio affermato dalla Cassazione: no all’art. 1150 c.c.
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, confermando integralmente le decisioni di merito. Il coerede o comproprietario che abbia posseduto il bene comune in via esclusiva non può invocare l’art. 1150 c.c., norma che riconosce al possessore di buona fede un’indennità pari all’aumento di valore della cosa dovuto ai miglioramenti apportati.
Secondo la Suprema Corte, tale disposizione non è applicabile nei rapporti tra comproprietari o coeredi, poiché il possesso esclusivo del bene comune non trasforma il comproprietario in un possessore “estraneo” rispetto agli altri contitolari. Il suo rapporto con il bene resta comunque fondato su un titolo comune.
Il diritto al rimborso delle spese: mandato e gestione di affari
Ciò non significa, tuttavia, che il comproprietario che abbia sostenuto spese resti privo di tutela. La Cassazione chiarisce che egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la conservazione e il miglioramento del bene comune, ma non in base all’incremento di valore, bensì secondo il principio nominalistico.
Il rimborso trova fondamento nella figura del mandato tacito o della gestione di affari altrui, in quanto chi ha sostenuto le spese lo ha fatto anche nell’interesse degli altri compartecipi. Ne consegue che il rimborso deve riguardare l’importo effettivamente speso, e non il maggior valore eventualmente acquisito dall’immobile.
Migliorie e spese come parte integrante del bene comune
Un ulteriore passaggio di rilievo della sentenza riguarda il destino delle migliorie e delle spese di conservazione. La Corte afferma che esse entrano a far parte del bene comune e devono essere considerate nella stima del bene al momento della divisione, nella determinazione delle quote spettanti ai condividenti e nella liquidazione dei conguagli.
In altre parole, le spese sostenute non restano un fatto “esterno” alla divisione, ma incidono direttamente sull’assetto complessivo degli interessi patrimoniali tra i coeredi.
L’inapplicabilità dell’art. 1110 c.c. in caso di possesso esclusivo
La Cassazione esclude inoltre l’applicazione dell’art. 1110 c.c., che consente al singolo partecipante di chiedere il rimborso delle spese sostenute per la conservazione della cosa comune in caso di trascuranza degli altri. Tale norma presuppone, infatti, una situazione di partecipazione effettiva di tutti i comunisti al bene, circostanza che viene meno quando uno solo dei contitolari ne abbia avuto il possesso esclusivo.
In questi casi, il rapporto deve essere ricondotto alle regole del mandato o della gestione di affari, con le conseguenze sopra descritte.
Implicazioni pratiche per le divisioni ereditarie tra fratelli
La sentenza n. 29035/2025 assume particolare rilievo nelle divisioni ereditarie tra fratelli, dove è frequente che uno solo dei coeredi utilizzi l’immobile ereditato, sostenendo spese nel tempo. La pronuncia chiarisce che l’uso esclusivo genera l’obbligo di corrispondere i frutti civili agli altri coeredi. Le spese sostenute danno diritto a rimborso solo per l’importo nominale. I miglioramenti incidono sulla stima del bene, ma non legittimano pretese di indennizzo proporzionate all’aumento di valore.
Si tratta di un equilibrio volto a evitare arricchimenti ingiustificati e a garantire una corretta ripartizione degli effetti economici della comunione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, conferma un orientamento rigoroso ma coerente con la natura della comunione ereditaria. Chi utilizza il bene comune in via esclusiva non può essere equiparato a un possessore di buona fede ai sensi dell’art. 1150 c.c., ma al tempo stesso non resta privo di tutela per le spese sostenute nell’interesse comune.
Per chi si trova ad affrontare una divisione tra fratelli o coeredi, questa pronuncia rappresenta un punto di riferimento fondamentale, utile sia in fase stragiudiziale che nel contenzioso, e conferma l’importanza di una corretta ricostruzione dei rapporti economici maturati nel corso della comunione.
Agenzia delle Successioni resta a disposizione per approfondimenti e assistenza specialistica in materia di successioni, divisioni ereditarie e scioglimento delle comunioni.
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