La divisione ereditaria a sorte: funzione e limiti applicativi
Ecco che cosa prevede la normativa italiana in materia
La divisione ereditaria rappresenta il momento conclusivo della comunione ereditaria, attraverso il quale i coeredi trasformano le rispettive quote astratte in porzioni concrete di beni. Tra i criteri di assegnazione previsti dall’ordinamento, un ruolo centrale è svolto dall’estrazione a sorte, istituto che il legislatore ha inteso valorizzare come strumento di imparzialità e neutralità nella fase attributiva.
Assegnazione a sorte e attribuzione diretta: la regola generale
Il codice civile distingue chiaramente tra porzioni eguali, che devono essere assegnate mediante estrazione a sorte e porzioni diseguali, che devono invece essere attribuite direttamente ai coeredi titolari delle rispettive quote.
La regola è apparentemente semplice. L’assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte; per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione.
Tuttavia, la pratica successoria ha mostrato come l’applicazione concreta di tale principio richieda una lettura sistematica, soprattutto quando le quote subiscono modificazioni nel tempo o quando i beni consentono soluzioni alternative.
Il momento di riferimento per valutare l’uguaglianza delle quote
Uno dei problemi più dibattuti riguarda l’individuazione del momento temporale al quale occorre fare riferimento per stabilire se le quote siano eguali o diseguali.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza più risalenti, l’uguaglianza delle quote doveva essere valutata con riferimento al momento dell’apertura della successione.
Ne conseguiva che eventuali atti dispositivi successivi, come la cessione della quota ereditaria tra coeredi, non avrebbero potuto incidere sul criterio di assegnazione.
Esemplificando:
- quattro coeredi con quote uguali;
- uno di essi acquista la quota di un altro coerede;
- si formano comunque quattro porzioni eguali, da assegnare per sorteggio;
- il coerede acquirente riceverà due porzioni, corrispondenti alla quota originaria e a quella acquistata.
La dottrina e la giurisprudenza più recenti hanno però superato questa impostazione, ritenendo che l’uguaglianza delle quote debba essere valutata al momento della divisione e non dell’apertura della successione.
Le ragioni sono molteplici. La norma non qualifica espressamente le quote come “ereditarie”, ma fa riferimento alla partecipazione alla comunione. Tale partecipazione può risultare modificata da atti dispositivi validamente intervenuti. Il diritto di prelazione tra coeredi, volto a favorire la concentrazione delle quote, presuppone proprio la rilevanza delle modificazioni intervenute prima della divisione.
Ne deriva che il criterio del sorteggio non è automatico, ma subordinato alla persistenza dell’uguaglianza delle quote al momento divisionale.
Richiesta di attribuzione congiunta e conseguenze sul sorteggio
Un’ipotesi particolarmente significativa è quella in cui, pur in presenza di quote originariamente eguali, alcuni coeredi chiedano di mantenere la comunione tra loro, ottenendo l’attribuzione congiunta di una porzione pari alla somma delle rispettive quote.
In tal caso:
- l’originaria parità viene alterata;
- si viene a creare una situazione di porzioni diseguali;
- diventa impossibile procedere all’assegnazione mediante sorteggio;
- il giudice deve procedere all’attribuzione diretta.
La giurisprudenza ha chiarito che questa alterazione giustifica pienamente l’abbandono del criterio dell’estrazione a sorte, poiché incide sulle modalità di attuazione della divisione e sull’equilibrio tra i condividenti.
La ratio del sorteggio: imparzialità e trasparenza
La preferenza legislativa per il sorteggio in presenza di quote eguali risponde a una ratio chiara:
quando viene meno ogni elemento quantitativo di differenziazione tra i coeredi, l’unico valore da salvaguardare è la perfetta imparzialità.
Il sorteggio garantisce neutralità, evita sospetti di favoritismi, rafforza la fiducia nel procedimento divisionale e scoraggia comportamenti opportunistici o poco trasparenti.
Sorteggio nella formazione delle porzioni con quote diseguali
È comunque ammesso che il giudice ricorra all’estrazione a sorte nella fase di formazione delle porzioni, anche in presenza di quote diseguali, quando vi siano beni di eguale valore, di identica natura e qualità e intercambiabili tra le diverse porzioni.
Ad esempio, in presenza di due immobili perfettamente equivalenti, il giudice può estrarre a sorte quale bene includere in ciascuna porzione, pur restando ferma l’attribuzione finale in base alle quote.
Applicazione congiunta dei criteri
Quando nella stessa divisione coesistono quote eguali e quote diseguali, è pacifico che l’attribuzione diretta si applichi alle quote diseguali e l’assegnazione mediante estrazione a sorte si applichi alle quote eguali.
Le due modalità non si escludono, ma operano congiuntamente, assicurando una divisione coerente con la struttura concreta della comunione ereditaria.
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