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Donazione a favore di chi è concepito e non ancora concepito

Donazione a favore di chi è concepito e non ancora concepito

Come funziona la donazione in favore del nascituro


La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito, o anche a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benché non ancora concepiti.

Nel corso del presente articolo analizzeremo la donazione e le sue sfaccettature nei confronti dei nascituri concepiti e non concepiti.

 

Amministrazione dei beni donati

Salvo diversa disposizione del donante, l’amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia. I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito. Se è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario. I beneficiari dell’attribuzione, pertanto, possono essere sia coloro che sono stati concepiti sia i concepturi, definiti tali coloro che non sono ancora stati concepiti ma che potranno esserlo in futuro.

 

Concepito e concepturus: differenze giuridiche

Deve considerarsi concepito colui che nascerà entro trecento giorni dal perfezionamento del contratto. Affinché la donazione sia valida è quindi necessario che il concepimento sia già avvenuto. In caso contrario il contratto sarà considerato nullo per mancanza di una delle parti, a meno che siano presenti i requisiti necessari per costituire una donazione a favore di concepturi.

Nel caso in cui invece i donatari non siano ancora stati concepiti, il legislatore prevede che le persone da cui potranno nascere debbano essere indicate e siano viventi al momento dell’atto dispositivo.

 

Donazione e parto gemellare

Nell’ipotesi di parto gemellare la questione relativa all’individuazione del donatario dovrà essere risolta interpretando la volontà del disponente. In mancanza di prova contraria e nel caso in cui il donante non abbia indicato il sesso ed il parto gemellare sia di sesso diverso, si deve ritenere che l’attribuzione sia stata compiuta nei confronti di entrambi. Nell’ipotesi in cui la donazione sia a favore del primo genito si ritiene che la priorità del parto non sia un criterio idoneo a risolvere la questione e debbano essere considerati come beneficiari tutti coloro che comunemente si considerano primogeniti.

 

Donazione a favore di nascituri e altri soggetti

Un’altra questione da affrontare riguarda l’ipotesi di un’attribuzione compiuta a favore del nascituro e di altri soggetti. La disciplina è differente a seconda che il donatario sia concepito o concepturus. Nel primo caso, acquistando il beneficiario immediatamente la proprietà dei beni, si determina uno stato di comunione con gli altri donatari, cui si potrebbe porre fine con una divisione debitamente autorizzata. Ragioni di opportunità, però, hanno indotto il legislatore a sospendere la divisione fino al momento della nascita. Nel caso in cui invece il donatario sia un soggetto non concepito, lo stato di comunione si determina tra il donante e gli altri donatari. Se la donazione è per quote determinate, la divisione può essere compiuta con la persona che ha la rappresentazione legale del concepturus, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Se la donazione non è per quote determinate il giudice può attribuire ai donatari già esistenti tutti i beni donati o una parte di essi.

 

Accettazione della donazione e rappresentanza legale

L’accettazione della donazione a favore di nascituri deve essere effettuata da coloro che, dopo la nascita, ne avranno la rappresentanza legale. Con la possibilità che nel caso di conflitto di interessi tra donante e donatario si potrà nominare un curatore speciale. L’aspetto più problematico di questa figura è dato dalla sua struttura: è infatti difficile coniugare la natura contrattuale dell’attribuzione con l’inesistenza del soggetto a cui è destinata.

Un’autorevole opinione ha distinto la donazione a favore di un soggetto già concepito verso il concepturus. Nel primo caso si avrà la costituzione di un centro autonomo di rapporti giuridici, in previsione ed attesa del donatario. Nel secondo caso, invece, si configurerà un contratto a formazione progressiva, il quale si potrà qualificare come donazione al momento dell’accettazione dei rappresentanti, ma produrrà i suoi effetti quando e se nascerà il beneficiario dell’attribuzione. La donazione si considererà quindi conclusa con la conoscenza da parte del donante dell’accettazione stessa e una volta avvenuto ciò il negozio sarà irrevocabile, le parti qui non potranno più modificare le proprie posizioni.

 

Proprietà del bene tra accettazione e nascita

Salvo diversa disposizione del donante l’amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia. Tale disposizione vale sia per il concepito sia per il concepturus. Il donante non ha perduto definitivamente il bene donato, poiché si trasferirà al donatario solo nel caso in cui verrà ad esistenza.

È controverso a chi spetti la proprietà del bene nel periodo intercorrente tra la data dell’accettazione e quella della nascita. Secondo una prima linea di pensiero la titolarità spetta al disponente. Un altro indirizzo ritiene, invece, che il caso di specie, in legislativa chiara, sia dominato dall’incertezza: il bene donato è temporaneamente senza soggetto, vi è un diritto privo di titolare. La dottrina è unanime nel ritenere che il donante, con l’accettazione dell’offerta di donazione, perda il potere di compiere atti di disposizione sull’oggetto donato. È eventualmente possibile, secondo alcuni, che i rappresentanti del nascituro autorizzino il disponente all’alienazione del bene, sciogliendolo dal vincolo a cui era sottoposto.

 

Alienazione del bene donato

Nel caso in cui l’atto di disposizione venga compiuto nonostante il divieto si discute sulla sua sorte: alcuni lo considerano nullo. Altri invece lo ritengono inefficace. Una diversa dottrina, invece, qualificando la titolarità del donante in termini di proprietà risolubile, valuta come efficaci gli atti di alienazione compiuti per necessità o utilità evidente, dando essi luogo solo ad un obbligo di reimpiego. Inoltre, si ritiene che anche i rappresentanti dei nascituri non possano in alcun modo disporre dei beni donati, eventualmente potranno, in virtù dell’aspettativa di cui è titolare il nascituro, chiedere provvedimenti cautelari, allo scopo di evitare atti pregiudizievoli.

 

Frutti dei beni donati prima della nascita

Per quel che concerne i frutti maturati nel periodo intercorrente tra l’accettazione della donazione e la nascita del donatario, il legislatore prevede una disciplina diversa a seconda che il beneficiario sia concepito o concepturus. Nel primo caso la nascita ha efficacia retroattiva e quindi gli effetti dell’attribuzione si produrranno a partire dal momento dell’accettazione. Ciò comporta che il beneficiario acquisterà la titolarità dei frutti. Nel secondo caso, invece, la nascita non ha efficacia retroattiva e i frutti spetteranno al donante.

 

Per approfondire la tematica della donazione verso concepiti e non concepiti è possibile chiedere supporto ad Agenzia delle Successioni, che, con i suoi professionisti, può fornire assistenza per effettuare la donazione nei termini corretti, ma anche nel riceverla.

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