Donazione con condizione sospensiva di pre morienza
La donazione può avvenire con una condizione che sospende l'atto
L’art. 485 c.c. sancisce il generale divieto di patti successori, in forza del quale è vietato porre in essere negozi giuridici aventi ad oggetto beni di una successione non ancora aperta ovvero negozi dispositivi di diritti spettanti sulla medesima.
In materia successoria vige, pertanto, il generale divieto della negozialità mortis causa, in luogo della previsione legale della devoluzione dell’eredità solo per legge o per testamento. La ratio va ricercata proprio nel principio della assoluta libertà testamentaria da parte dell’autore, al fine di garantire al medesimo la modifica o la revoca, in qualsiasi momento, delle disposizioni testamentarie senza vincoli alcuni, altrimenti derivanti da negozi giuridici aventi ad oggetto beni destinati a far parte dell’asse ereditario.
Orbene, la donazione mortis causa rientra nel novero dei patti successori e, pertanto, espressamente vietata dalla legge. Tuttavia, non tutte le donazioni sottoposte all’evento morte del donante sono vietate dalla legge.
Sul punto, merita attenzione, sotto questo profilo, la donazione c.d “si praemoriar”, ossia quella sottoposta alla verificazione della condizione della morte prematura del donante.
Tale disposizione è legittima e non rientra nel novero dei patti successori. La validità di siffatta donazione sta nell’espressa individuazione dei singoli beni valutati dai contraenti nella loro consistenza ed oggettività al momento del perfezionamento dell’accordo, e non al verificarsi dell’evento morte.
Ciò che caratterizza la donazione con condizione “si praemoriar” dalla donazione mortis causa espressamente vietata dall’ordinamento, sta nella attualità dell’attribuzione nonché la sua immediata efficacia vincolante che è differita al verificarsi della condizione sospensiva.
Invero, tale donazione “si praemoriar” è assai frequente nelle ipotesi di quote societarie, specie nei casi in cui il titolare delle quote sia affetto da grave malattia terminale. Ciò al fine di garantire una continuità nel caso in cui il donante dovesse venire a mancare prematuramente e per scongiurare che, nelle more della divisione ereditaria, le quote societarie possano cadere in mano ad eredi non in grado di gestirle con competenza.
<< La donazione con clausola sospensiva di premorienza del donante produce effetti immediati e concerne singoli beni valutati dai contraenti nella loro consistenza ed oggettività al momento del perfezionamento, con conseguente attualità dell'attribuzione la cui efficacia è solo differita alla morte; pertanto, la violazione del divieto dei patti successori può derivare solo dalla persistenza di un residuo potere dispositivo del donante, tale da minare l'irrevocabilità della disposizione e la sua immediata efficacia vincolante, e non dalla maggior o minore probabilità del verificarsi dell'evento condizionante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la nullità di una donazione di quote societarie con clausola di premorienza del donante realizzata da un soggetto in fase di malattia terminale e al quale restavano solo pochi mesi di vita) >>.
(Cassazione Civile Sez. II, 13/12/2023, n. 34858).
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