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La donazione obnuziale nel diritto civile italiano

La donazione obnuziale nel diritto civile italiano

Una forma di liberalità in vista di un matrimonio

Nel panorama del diritto civile italiano, una particolare figura giuridica di donazione trova spazio in occasione della celebrazione di un matrimonio: si tratta della donazione obnuziale, disciplinata dall’articolo 785 del codice civile. Questa fattispecie rappresenta un istituto di antica tradizione, che già nel diritto romano aveva la funzione di assicurare un appannaggio vedovile alla moglie in caso di morte dello sposo. Nel diritto vigente, tuttavia, la donazione obnuziale ha perso il suo originario significato patrimoniale-protettivo per assumere, secondo la dottrina maggioritaria, una funzione di sostegno e promozione alla nascita di una nuova famiglia.

 

Natura e perfezionamento della donazione obnuziale

La caratteristica principale di questa donazione consiste nel fatto che essa viene effettuata in riguardo di un matrimonio futuro e determinato, ossia di un matrimonio che al momento della stipulazione dell’atto non è ancora stato celebrato, ma deve essere chiaramente individuabile. Secondo l’orientamento prevalente, è necessario che nell’atto di donazione siano indicati entrambi gli sposi. Una posizione minoritaria ritiene invece sufficiente la menzione di uno solo dei nubendi. In ogni caso, la legge richiede che la donazione sia redatta nella forma di atto pubblico.

La donazione obnuziale si perfeziona senza bisogno di accettazione da parte del donatario. Questa peculiarità, che trova il suo antecedente storico nell’articolo 1062 del codice abrogato e nel codice napoleonico, ha generato un ampio dibattito dottrinale circa la natura giuridica dell’atto. Una parte della dottrina nega la configurabilità di un contratto, ritenendo la donazione obnuziale un atto unilaterale che si perfeziona con la sola dichiarazione del donante. Un’altra corrente ritiene invece che si tratti di un contratto con obbligazione a carico del solo proponente, che si perfeziona con la proposta del donante, salvo il diritto di rifiuto del donatario. Tuttavia, la norma non richiama l’articolo 1333 c.c. (donazione con obbligazione del solo proponente), generando incertezza interpretativa.

Pur perfezionandosi immediatamente, gli effetti della donazione sono sospesi fino alla celebrazione del matrimonio. La dottrina si divide sull’inquadramento di questa condizione: per alcuni si tratterebbe di una condizione di fatto (condicio facti), rimessa alla volontà del donante, che potrebbe scegliere di compiere una donazione libera. Per altri, invece, si tratta di una condizione di diritto (condicio iuris), operante ex lege una volta che la donazione venga compiuta in funzione del matrimonio. Una posizione minoritaria nega la natura condizionale, sostenendo che il matrimonio costituisca piuttosto la causa stessa della donazione, che colora e determina la volontà liberale del disponente.

 

Effetti e disciplina dell’annullamento del matrimonio

Uno degli aspetti centrali della disciplina è quello relativo alla sorte della donazione obnuziale in caso di annullamento del matrimonio. L’articolo 785 c.c. stabilisce che l’annullamento comporta la nullità della donazione. Anche su questo punto la dottrina è divisa. Un primo orientamento attribuisce al termine “nullità” il significato tecnico di invalidità genetica dell’atto donativo, con effetti retroattivi. Un’altra posizione sostiene che il legislatore abbia usato impropriamente il termine nullità, intendendo in realtà riferirsi a una forma di inefficacia. La giurisprudenza, tuttavia, adotta una lettura letterale, riconoscendo alla norma valore tecnico.

Diverso è il caso del divorzio, che non determina la nullità della donazione obnuziale, poiché questo evento sopravviene rispetto alla celebrazione di un matrimonio valido e non incide sul momento genetico della donazione. Tuttavia, è possibile che le parti abbiano pattuito il divorzio come condizione risolutiva della donazione. Stesso principio vale per la separazione personale.

Inoltre, la legge tutela i diritti dei terzi in buona fede, prevedendo che restino salvi gli acquisti effettuati tra la celebrazione del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento. Analogamente, il coniuge in buona fede ha diritto a trattenere i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento.

In merito ai figli nascituri, la norma dispone che la donazione rimane efficace solo nei confronti di quelli per i quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo. Questa previsione ha generato critiche, poiché discrimina i figli nati da un’unione dichiarata nulla per cause gravi come bigamia o incesto.

 

Soggetti e oggetto della donazione

Possono effettuare una donazione obnuziale i terzi, uno dei nubendi a favore dell’altro e, in determinati casi, anche a favore dei figli futuri. In quest’ultima ipotesi, tuttavia, la donazione può essere disposta solo da un terzo e non dai genitori, altrimenti ricadrebbe nella disciplina dell’articolo 784 c.c. Il legislatore ha previsto eccezioni alle ordinarie regole sulla capacità di donare: l’interdetto può compiere liberalità in occasione delle nozze dei discendenti (previa autorizzazione del tribunale), così come l’inabilitato, con il consenso del curatore e l’autorizzazione del giudice tutelare.

Più controverso è il caso del minore: l’articolo 774 c.c., nella sua formulazione originaria, riconosceva la capacità di donare nel proprio contratto di matrimonio, ma la riforma del diritto di famiglia ha omesso ogni riferimento esplicito. Si discute pertanto se la donazione obnuziale costituisca oggi una convenzione matrimoniale ex articolo 165 c.c.

Quanto all’oggetto della donazione, essa può riguardare qualunque diritto reale, compresi diritti di usufrutto. Si ritiene che anche la donazione periodica possa rientrare nella disciplina dell’articolo 785 c.c. La giurisprudenza ha riconosciuto validi esempi di donazione obnuziale in spese sostenute da un genitore per l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile destinato ai futuri sposi.

 

Donazione obnuziale indiretta e doni tra fidanzati

Per lungo tempo la giurisprudenza ha ammesso l’esistenza della donazione obnuziale indiretta, ravvisandola ad esempio in interventi economici effettuati da un genitore per ristrutturare l’immobile della futura nuora o nell’acquisto di arredi per la casa coniugale. Tuttavia, la Suprema Corte ha successivamente escluso tale compatibilità, rilevando che la donazione obnuziale, in quanto negozio formale e tipico, non può realizzarsi attraverso atti indiretti di liberalità.

Va infine distinta la donazione obnuziale dai doni tra fidanzati, regolati dall’articolo 80 c.c. Questi ultimi hanno natura diversa, potendo essere revocati entro un anno in caso di rottura del fidanzamento o morte di uno dei promittenti. La dottrina prevalente e la giurisprudenza li qualificano come liberalità d’uso, non soggette a forma solenne e produttive di effetti immediati.

 

La donazione obnuziale rappresenta una figura giuridica peculiare, sospesa tra tradizione e modernità, che nel diritto attuale svolge una funzione di promozione della formazione di nuovi nuclei familiari. Pur essendo regolata in modo dettagliato dall’articolo 785 c.c., presenta numerosi profili controversi, oggetto di vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale, specie in relazione alla sua natura giuridica, agli effetti del matrimonio e alla sorte della donazione in caso di annullamento. Ecco perché consultarsi con professionisti come quelli di Agenzia delle Successioni è un bene per non incorrere in errori.

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