Quando la donazione può essere annullata?
Che cosa accade nei casi di soggetti inabilitati o interdetti?
Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall’inabilitato nel loro contratto di matrimonio.
La ratio di una simile disposizione va rintracciata nell’esigenza di tutela del donante in quanto soggetto che si spoglia di un bene in assenza di una contropartita in termini economici. Ciò trova implicita conferma anche nella normativa di diritto internazionale che dispone che le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione.
Non possono donare, in quanto privi della capacità piena di disposizione dei propri beni l’interdetto, l’inabilitato e il minore. L’esclusione della capacità di donare riguarda anche il minore emancipato autorizzato all’esercizio dell’impresa. L’emancipato imprenditore può compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza l’assistenza del curatore. La ratio del divieto di donare per il minore emancipato che eserciti attività imprenditoriale sarebbe da rintracciare nel fatto che tale atto potrebbe ridurre il patrimonio destinato all’impresa.
L’annullamento può essere richiesto anche dopo la morte del donante e fermo il termine di prescrizione, dai suoi eredi o aventi causa. Quanto ai terzi qualora abbiano trascritto il proprio titolo di acquisto non pregiudicati dalla sentenza che pronuncia l’annullamento. Resta ferma in ogni caso la possibilità di proporre l’azione di opposizione al terzo.
L’azione volta annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui si è perfezionato il contratto.
Come chiedere l’annullamento della donazione fatta dall’inabilitato?
La donazione fatta dall’inabilitato, anche se anteriore alla sentenza di inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, può essere annullata se fatta dopo che è stato promosso del curatore provvisorio, può essere annullata se fatta dopo che è stato promosso il giudizio di inabilitazione. Il curatore dell’inabilitato per prodigalità può chiedere l’annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all’inizio del giudizio di inabilitazione.
L’annullamento prescinde dalla dimostrazione dello stato di incapacità del donante al momento dell’atto. L’inabilitato, a differenza dell’interdetto, non può impugnare il contratto prima della sentenza di inabilitazione o la nomina del curatore provvisorio, nemmeno per incapacità naturale.
Può essere richiesto l’annullamento anche della donazione effettuata nei sei mesi antecedenti la proposizione del giudizio di inabilitazione. L’annullamento, in questo caso, può essere richiesto dal solo inabilitato. La ratio di tale disposizione si spiega con il fatto che spesso è proprio dagli compiuti in quei sei mesi che sorge la necessità di applicare una misura di tutela del soggetto donante.
Presupposto per l’annullamento della donazione è il fatto che dopo l’atto sia intervenuta sentenza di inabilitazione. L’annullamento può essere richiesto a prescindere dal tipo di donazione in questione.
Come chiedere l’annullamento della donazione fatta da persone incapaci?
Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata. Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell’interdetto o dell’inabilitato.
È altresì autorizzato alla donazione il tutore di un interdetto che chiedeva, in nome e per conto di quest’ultimo, di effettuare una donazione in favore delle figlie dell’incapace, serbando il genitore per sé l’usufrutto sui beni donati.
Presupposto per l’ammissibilità della donazione è che la stessa sia disposta in occasione delle nozze, intendersi in senso lato, essendo sufficiente che sussista un rapporto di connessione fra la donazione ed il matrimonio. Pertanto l’atto di liberalità può essere posto in essere sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio rilevando solo il fatto che sia correlato a tale evento. L’eventuale annullamento del vincolo matrimoniale non ha effetti nei confronti della donazione posta in essere dal rappresentante.
Il mandatario è tenuto a seguire i parametri indicati dal mandante per la scelta del beneficiario o dell’oggetto della donazione. In caso contrario, la donazione deve considerarsi nulla. Fino a quando il mandatario non abbia eseguito compitamente il contratto, spetta al mandante il potere di revocare l’incarico, secondo i principi generali in tema di mandato. Pertanto, antecedentemente a tale momento, il mandante potrà sempre compiere personalmente l’atto di donazione o nominare altro mandatario.
Che cosa accade in caso di donazione a favore del tutore o protutore?
È nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo.
La ratio di una simile previsione può essere ricondotta alla possibile mancanza di spontanea determinazione del donante incapace, che potrebbe essere spinto al compimento dell’atto proprio della persona che si occupa della sua cura. Per tale ragione, non sussistono ostacoli a considerare valida, nella situazione inversa, la donazione fatta dal tutore o dal protutore all’incapace.
Come analizzato nel corso dell’articolo, la tematica in questione è assai vasta di dettagli, ecco che affidarsi a professionisti, come quelli di Agenzia delle Successioni, può essere importante per l’analisi del proprio caso.
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