Rinunciare all'eredità rimanendo nell'abitazione del coniuge defunto
Nuova sentenza di cassazione sulla rinuncia all'eredità
<< Il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c., ha ad oggetto la sola “casa adibita a residenza familiare”, e cioè l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale; ne consegue che tale diritto non può comprendere due (o più) residenze alternative, ovvero due (o più) immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea, postulando la nozione di casa adibita a residenza familiare comunque l’individuazione di un solo alloggio costituente, se non l’unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia >>
(Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 7128 del 10 marzo 2023)
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La rinuncia all’eredità è una dichiarazione che il chiamato all’eredità compie qualora non intenda subentrare nell’asse ereditario, perché, ad esempio, gravato da debiti.
L’art. 521 c.c. stabilisce espressamente che, chi rinuncia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato, e pertanto, non subentrerà nel patrimonio del de cuius. Tuttavia, ci si chiede se il coniuge convivente, nel momento in cui rinuncia all’eredità, possa comunque conservare il diritto di abitazione nella casa costituente l’abitazione principale, facente parte dell’asse ereditario.
Sul punto, viene in soccorso l’art. 540, comma 2, c.c., il quale prevede espressamente il diritto del coniuge superstite a mantenere il diritto di uso e abitazione sull’immobile di proprietà del cuius.
In virtù del summenzionato articolo, al momento dell’apertura della successione, il coniuge superstite acquista ex Lege, i diritti ivi contemplati anche in presenza di un’attribuzione testamentaria della casa familiare o dei mobili che la arredano, in favore di terzi.
Ne consegue che, il coniuge superstite potrà invocare ipso iure l’acquisto di tali diritti senza dover ricorrere all’azione di riduzione. Presupposto indefettibile per l’acquisto dei diritti di uso e abitazione è la destinazione dell’immobile a residenza familiare ed anche la titolarità del diritto di proprietà dell’immobile medesimo in capo al de cuius.
La disposizione di cui all’art. 540 comma 2 cc, determina pertanto, un incremento quantitativo della quota del coniuge, in quanto i diritti di uso e abitazione sulla casa familiare si vanno a sommare alla quota riservata al coniuge.
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