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Accettazione tacita dell'eredità, quando avviene

Accettazione tacita dell'eredità, quando avviene

Si può dedurre dal compimento di un atto l'accettazione dell'eredità


Il chiamato all’eredità, qualora non intenda accettare l’eredità deve porre attenzione ad una serie di comportamenti concludenti che potrebbero comportare, con le annesse conseguenze giuridiche e fiscali, l’accettazione tacita ovvero presunta dell’eredità.

Il codice civile all’art. 476 prevede espressamente che, l’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

L’accettazione tacita dell’eredità deve desumersi, pertanto, dall’esplicazione di un’attività personale del chiamato, tale da integrare gli estremi dell’atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare e, non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede.

 

La giurisprudenza di legittimità ha elaborato una serie di casistiche giurisprudenziali, che si possono di seguito sintetizzare in:

  • l’esperimento, da parte del chiamato di azioni giudiziarie che non rientrano negli atti c.d. “conservativi” e di “gestione” dei beni ereditati consentiti dall’art. 460 c.c.;
  • la proposizione di una domanda giudiziaria ovvero l’intervento in giudizio nella veste di erede;
  • il conferimento della procura per vendere i beni ereditari;
  • la domanda giudiziale diretta a ottenere la divisione ereditaria;
  • la riscossione di canoni di locazione, di assegni ovvero il pagamento di un atto transattivo di un debito del de cuius;
  • l’esperimento dell’azione di regolamento dei confini;
  • il pagamento con il denaro ereditario;
  • la concessione di ipoteca su uno dei beni compresi nell’eredità;
  • la voltura catastale dei beni immobili e voltura di concessione edilizia.

 

L’accettazione presunta dell’eredità si ha, invece, nel momento in cui il chiamato all’eredità - che si trovi nel possesso, a qualunque titolo, dei beni ereditari - non compia l’inventario entro il termine di tre mesi dall’apertura della successione o della conoscenza della devoluta eredità e non provveda, altresì, entro i successivi 40 giorni a deliberare l’accettazione o la rinuncia all’eredità, in difetto sarà considerato erede.

Tali comportamenti, il cui elenco non può certamente ritenersi esaustivo ovvero tassativo, rappresenta un indice volto a regolare i casi in cui un comportamento potrebbe ritersi concludente ai sensi dell’art. 476 c.c.

Invero, sono privi di rilevanza giuridica ai fini dell’accettazione dell’eredità, tutti quegli atti che per loro natura non sono idonei ad esprimere in maniera non equivoca l’intenzione, da parte del soggetto che li pone in essere, di assumerne la qualità di erede.

Tali atti sono, pertanto, finalizzati alla mera conservazione del patrimonio del defunto e secondo la Giurisprudenza di legittimità, sono: la denuncia di successione e il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione di testamento e la sua trascrizione, l’immissione nel possesso dei beni ereditari e il pagamento del debito ereditario con denaro proprio.

 

<<L'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede.” (Cass. civ. sez. VI del 11 marzo 2021 n. 5569) e, tra le tante: “L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare; ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile>>.

(Cass. civ. sez. 2 n. 10796 del 1 maggio 2009; conf.: Cass. civ. sez. VI n. 22317 del 21 ottobre 2014; Cass. civ. sez. VI n. 11478 del 30 aprile 2021).

 

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