Ereditare le quote di una srl, come comportarsi
Come ereditare le quote di una società di capatali
Le partecipazioni sociali e nello specifico le quote di una società a responsabilità limitata srl, sono di regola liberamente trasferibili dal socio titolare, tramite una serie di atti giuridici, quali donazioni, alienazione o tramite successione. Vige quindi il principio della libera trasferibilità delle quote sociali a soggetti non ricompresi nella compagine societaria.
Il principio generale sopra menzionato può essere, tuttavia, derogato tramite apposite clausole contenute nell’atto costitutivo aventi come effetto quello di impedire a soggetti estranei alla compagine societaria, tra cui gli eredi del socio defunto, di acquisire lo status di socio.
Tali limitazioni possono essere inserite tramite specifiche clausole di intrasferibilità assoluta o tramite clausole di mero gradimento, ossia che subordinano il trasferimento delle quote al consenso degli altri soci.
Per quanto riguarda la trasferibilità mortis causa delle quote sociali occorre, quindi, verificare se nell’atto costitutivo della società siano previsti limiti alla trasferibilità delle stesse.
Nelle ipotesi di intrasferibilità assoluta della quota, ovvero nelle ipotesi di mancato raggiungimento del consenso dei restanti soci al subentro degli eredi, questi, non potendo subentrare nella posizione sociale del socio defunto, vanteranno nei confronti della società un diritto di credito alla liquidazione della quota.
Al di fuori di tali casi, vigerà il principio generale della libera trasferibilità delle quote sociali, con la rilevante conseguenza che l’erede o gli eredi, potranno subentrare nella stessa posizione giuridica del socio defunto.
Occorre però, a tal punto, distinguere le ipotesi in cui ci sia la presenza di un solo erede ovvero di più eredi, comportando in quest’ultimo caso, la formazione di una comunione ereditaria con la conseguente nomina di un rappresentante comune avente la funzione di esercitare congiuntamente i diritti sociali spettanti agli eredi.
Resta ferma, in ogni caso, la facoltà in capo ad ogni erede di chiedere la divisione della comunione ereditaria procedendo così al frazionamento delle quote ereditate.
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