Imposta di successione e attivo ereditario
Perché i BOT acquistati prima del decesso restano fuori
C’è un momento, nella ricostruzione dell’attivo ereditario, in cui la tecnica bancaria incontra la sostanza giuridica. È il momento in cui si deve stabilire che cosa esiste davvero nel patrimonio del defunto al secondo esatto della morte, e che cosa invece è solo un riflesso contabile, una registrazione che arriva dopo, quando la vita si è già fermata.
La Risposta n. 131/2026 dell’Agenzia delle Entrate affronta proprio questo snodo. Un acquisto di BOT eseguito poche ore prima del decesso, ma contabilizzato dalla banca solo due giorni dopo. Una circostanza apparentemente marginale, ma che può cambiare la base imponibile dell’imposta di successione.
La vicenda è concreta, quasi cinematografica nella sua precisione temporale. La de cuius impartisce l’ordine di acquisto alle 9:34 del 22 aprile 2025. Muore alle 22:00 dello stesso giorno. La banca registra l’operazione con data valuta 24 aprile 2025. Nella certificazione successoria, il saldo risulta quindi più alto. Il BOT non è ancora “scalato”.
Gli eredi contestano che quel denaro non c’era più. L’Agenzia conferma che hanno ragione loro.
La sostanza prima della contabilità
Il cuore della risposta sta in un principio che l’Agenzia ribadisce con forza. Conta il momento in cui l’operazione si perfeziona, non quello in cui la banca la annota. La registrazione contabile è solo un fatto tecnico, un passaggio amministrativo che non incide sulla realtà giuridica.
Nel documento si legge: «Ne consegue che, ai fini della determinazione del saldo del conto corrente alla data di apertura della successione, deve aversi riguardo al perfezionamento dell’operazione di acquisto del titolo, a nulla rilevando la contabilizzazione successiva sul conto corrente».
È una frase che sposta l’asse della ricostruzione patrimoniale. Il patrimonio non è ciò che la banca mostra, ma ciò che realmente esisteva al momento della morte.
Il BOT non entra nell’attivo ereditario
Il ragionamento dell’Agenzia poggia su un dato normativo chiaro. I BOT, come tutti i titoli del debito pubblico, sono esclusi dall’imposta di successione. L’articolo 12 del TUSD li colloca fuori dall’attivo imponibile, senza ambiguità.
Questo significa che, se il titolo è stato acquistato prima del decesso, non può essere trattato come liquidità ancora presente sul conto. La banca può averlo addebitato dopo, ma l’operazione era già perfezionata. Il denaro non era più disponibile. Il BOT era già “nato”, anche se non ancora contabilizzato.
La banca certifica un saldo più alto? Gli eredi possono correggerlo
La Risposta n. 131/2026 riconosce agli eredi un potere importante: rettificare il saldo certificato dalla banca quando questo non rappresenta la situazione reale al momento dell’apertura della successione.
L’Agenzia lo afferma esplicitamente: «Gli Istanti potranno, quindi, sottrarre dal saldo contabile del conto corrente comunicato dalla banca l’importo dell’operazione di acquisto del buono ordinario del tesoro […] dal momento che detta operazione risulta eseguita anteriormente al decesso».
È un passaggio che tutela gli eredi da una distorsione frequente. La banca certifica ciò che “vede” nei propri sistemi, non ciò che esisteva realmente nel patrimonio del defunto. La dichiarazione di successione, invece, deve aderire alla realtà sostanziale, non alla tempistica bancaria.
Il tempo dell’operazione e il tempo della vita
La risposta dell’Agenzia mette ordine in una zona grigia. Quella in cui l’operazione finanziaria è già perfezionata, ma non ancora regolata. La giurisprudenza civile, richiamata nel documento, lo dice da anni: le annotazioni contabili hanno valore meramente dichiarativo. Il saldo “vero” è quello che deriva dalle operazioni già concluse, indipendentemente da quando vengono registrate.
Nel caso dei titoli dematerializzati, poi, il principio è ancora più netto. La proprietà nasce con l’esecuzione dell’ordine, non con la liquidazione del controvalore.
La morte, in questo quadro, è un taglio netto. Tutto ciò che è perfezionato prima entra (o esce) dal patrimonio; tutto ciò che è solo registrato dopo non cambia la fotografia successoria.
Una conclusione che evita imposte non dovute
La Risposta n. 131/2026 ha un effetto molto concreto: evita che venga tassata liquidità che, al momento del decesso, non esisteva più. Il BOT era già stato acquistato. Il denaro era già stato destinato a un bene esente. La banca, semplicemente, lo aveva registrato dopo.
La dichiarazione di successione deve quindi basarsi sul saldo effettivo, non su quello contabile. E gli eredi possono sottrarre l’importo del BOT senza alcun timore di contestazioni.
La successione fotografa la realtà, non la contabilità. Il patrimonio del defunto è ciò che esisteva davvero al momento della morte, non ciò che la banca ha registrato nei giorni successivi.
E quando un titolo di Stato è già stato acquistato, quel denaro non è più liquidità imponibile. È già diventato un bene escluso dall’imposta. Per approfondire la materia è sempre utile confrontarsi con i professionisti di Agenzia delle Successioni, partendo da una consulenza.
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