La sentenza per ereditare le polizze assicurative
Gli eredi hanno diritto di sapere se sono beneficiari
Come è noto, è possibile sottoscrivere una polizza assicurativa "vita", tramite la quale la compagnia assicuratrice, in cambio del pagamento di un premio da parte del contraente (in soluzioni singole o multiple), si impegna a erogare a chi risulta designato come beneficiario un premio, un capitale o una rendita.
Tale procedura ha l'unico scopo di compiere un atto di liberalità nei confronti del beneficiario. Dopo la morte del contraente, questa polizza, come qualsiasi atto di liberalità, potrebbe essere oggetto di azioni legali da parte degli eredi del defunto. In particolare:
- Se il beneficiario è un coerede (e la "donazione" non è esente dalla collazione, o esclusa dall'art. 742 codice civile), potrebbe esserci una richiesta di collazione ereditaria, finalizzata a dividere la liberalità tra tutti gli eredi.
- Se il beneficiario è una persona non chiamata all'eredità (a condizione che ricorrano le condizioni di cui all'art. 564 codice civile), potrebbe esserci una richiesta di riduzione, mirata a reintegrare la quota di riserva (la cosiddetta "legittima").
A volte, gli eredi non sono a conoscenza dell'esistenza di polizze "vita" sottoscritte dal loro predecessore, oppure, anche se ne sono a conoscenza, non sanno chi sia il beneficiario. In questi casi, richiedono alle compagnie assicurative se esistano tali polizze e chi ne sia il beneficiario.
Secondo quanto riportato sul sito dell'ANIA (Associazione Nazionale Fra le Imprese Assicuratrici), il Servizio "Ricerca polizze Vita" fornisce informazioni sull'esistenza o meno di polizze Vita relative a persone decedute, che si presume abbiano sottoscritto una polizza i cui beneficiari potrebbero essere i richiedenti, ad esempio come eredi, parenti o coniugi. Tuttavia, per motivi di privacy, la risposta sarà negativa o non verrà fornita quando la ricerca non conferma l'esistenza di un beneficio a favore del richiedente (sia che ci siano polizze in cui il soggetto deceduto sia stato l'assicurato o meno).
È accaduto che le compagnie si siano limitate a comunicare l'esistenza di polizze vita, mantenendo il nome del beneficiario oscuro per ragioni di privacy, impedendo così agli eredi del contraente di esercitare i propri diritti successori.
Per risolvere l'incertezza giuridica, il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con delibera del 23 ottobre 2023, ha emesso un importante "provvedimento interpretativo in materia di esercizio del diritto di accesso da parte di eredi e di chiamati all’eredità ai dati personali di soggetti deceduti, con particolare riferimento a quelli dei beneficiari di polizze vita (articoli 15 del regolamento (UE) 2016/679 e 2 -terdecies del codice in materia di protezione dei dati personali)".
Questo provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2023, ha messo in evidenza la prevalenza della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti (tra cui l'esercizio del diritto di difesa in giudizio) sull'interesse alla riservatezza dei dati personali. Pertanto, "invita" i titolari del trattamento dei dati a condurre un "controllo in negativo" per verificare che non si tratti di un’istanza del tutto pretestuosa, accertando che il richiedente sia portatore di una posizione di diritto soggettivo sostanziale in ambito successorio e che l'interesse perseguito sia concreto e attuale, strumentale alla difesa di un proprio diritto successorio in sede giudiziaria.
Con l'ultima ordinanza della Cassazione civile, sez. I, del 08 febbraio 2024, n. 3565, la Corte di legittimità ha confermato il proprio precedente pronunciamento n.39531/2021 e sottolineato il contenuto del provvedimento del Garante.
È quindi chiaro che le compagnie assicurative non possono negare agli eredi la comunicazione delle polizze stipulate dal defunto e dei nominativi dei beneficiari, invocando la riservatezza dei dati personali. Un eventuale intervento di un'azienda specializzata come Agenzia delle Successioni potrebbe essere utile ai fini conoscitivi e risolutivi della problematica. Ricevere una prima consulenza gratuita è facilissimo e gratis. E' tuttavia necessario compilare il form.
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