Successione nell’autorizzazione al servizio farmaceutico
La farmacia caduta in successione: come gestirla
Le disposizioni oggetto di esame assumono rilievo con riferimento alla successione nell’autorizzazione all’esercizio del servizio farmaceutico. In relazione alla problematica delineata in premessa, le norme in commento costituiscono un’eccezione al principio generale dell’intrasmissibilità dei rapporti di diritto pubblico, poiché non disciplinano la successione mortis causa in senso proprio, bensì regolano esclusivamente la successione nel provvedimento autorizzatorio, il quale viene amministrato dalla comunione ereditaria.
- Requisiti soggettivi e principio di indissolubilità
- Natura della decadenza e ruolo del medico provinciale
- Trasferimento della farmacia e autorizzazione costitutiva
- Chiusura della farmacia e tutela del servizio pubblico
- Trapasso della farmacia e gestione provvisoria ereditaria
- Indennità di avviamento e limiti pubblicistici
- Erede, titolarità e comunione legale dei beni
- Assegnazione mediante concorso e indennizzo agli eredi
- Termini per la cessione e carattere perentorio
- Gestione collettiva, decadenza e strumenti negoziali
- Coordinamento tra le fattispecie normative
Requisiti soggettivi e principio di indissolubilità
Ai sensi della normativa vigente, la gestione della farmacia può essere affidata esclusivamente a un soggetto in possesso dei requisiti di legge e non è consentito il trasferimento della titolarità senza la contestuale cessione della proprietà dell’azienda farmaceutica, a pena di decadenza.
Il principio dell’indissolubilità tra titolarità dell’esercizio farmaceutico e azienda commerciale risulta ormai consolidato anche nella giurisprudenza civilistica.
Natura della decadenza e ruolo del medico provinciale
Il provvedimento con cui il medico provinciale dichiara la decadenza del titolare o degli eredi che non abbiano effettuato il trapasso della farmacia nei termini stabiliti presenta natura puramente oggettiva, essendo volto a garantire la certezza delle situazioni giuridiche.
Ne deriva l’irrilevanza degli aspetti soggettivi relativi all’imputabilità della condotta. La decadenza, pertanto, non ha natura sanzionatoria e non è suscettibile di sospensione né di interruzione, risultando impedita unicamente dal compimento dell’atto previsto dalla legge.
Trasferimento della farmacia e autorizzazione costitutiva
Il trasferimento della farmacia è subordinato a una condizione legale sospensiva, rappresentata dal riconoscimento del medico provinciale.
La natura di autorizzazione amministrativa costitutiva comporta che gli effetti reali del trasferimento, sia tra vivi sia mortis causa, della proprietà dell’azienda farmaceutica si producano solo a seguito del rilascio del provvedimento, sebbene con efficacia retroattiva.
Chiusura della farmacia e tutela del servizio pubblico
È da ritenersi illegittimo, in assenza della contestuale adozione di un provvedimento d’urgenza volto a garantire la continuità dell’assistenza farmaceutica, il provvedimento di chiusura della farmacia caduta in successione per la decadenza dell’erede dal diritto di conseguirne la titolarità e per la scadenza del termine di gestione provvisoria.
Trapasso della farmacia e gestione provvisoria ereditaria
In caso di morte del titolare, gli eredi possono effettuare, entro un anno, il trasferimento della titolarità della farmacia a favore di un farmacista iscritto all’albo, che abbia conseguito la titolarità o sia risultato idoneo in un precedente concorso.
Durante tale periodo, la legge consente agli eredi di continuare l’esercizio in via provvisoria, sotto la responsabilità di un direttore. La giurisprudenza ha chiarito che l’indennità di residenza spetta al direttore e non agli eredi.
Indennità di avviamento e limiti pubblicistici
Nella determinazione dell’indennità di avviamento, la particolare natura della farmacia impone l’applicazione dei criteri più restrittivi previsti dalla disciplina speciale, anche in caso di trasferimento mortis causa lesivo della quota di legittima.
Ciò in quanto l’azienda farmaceutica è soggetta a vincoli di diritto pubblico che incidono sul margine di profitto.
Erede, titolarità e comunione legale dei beni
L’erede del titolare defunto non subentra nella titolarità della farmacia, ma esclusivamente nella gestione. Ne consegue che il matrimonio dell’erede con un farmacista idoneo, in regime di comunione legale dei beni, non costituisce un valido negozio di trasferimento, neppure pro quota, della proprietà dell’azienda.
La giurisprudenza ha chiarito che la comunione legale riguarda esclusivamente utili e incrementi, senza attribuire diritti reali sull’azienda.
Assegnazione mediante concorso e indennizzo agli eredi
Secondo la giurisprudenza amministrativa, l’assegnazione tramite selezione pubblica di una farmacia caduta in comunione ereditaria è legittima anche in assenza della preventiva determinazione dell’indennizzo dovuto agli eredi.
L’autorizzazione riguarda infatti la sede farmaceutica e non l’azienda, che resta in proprietà degli eredi quale complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa.
Termini per la cessione e carattere perentorio
Nel caso di acquisto per successione di una partecipazione in società a responsabilità limitata, ove vengano meno i requisiti prescritti, l’avente causa deve cedere la quota entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione.
Tale termine, applicabile anche alla vendita della farmacia privata, è qualificato come perentorio, in quanto posto a tutela di interessi pubblici di rango costituzionale e comunitario. Il dies a quo decorre dalla presentazione della dichiarazione o, se tardiva, dalla scadenza del termine legale.
Gestione collettiva, decadenza e strumenti negoziali
È legittimo il provvedimento di decadenza nei confronti dell’erede che, al momento della richiesta di riconoscimento del trasferimento, non sia titolare della totalità delle quote della farmacia. La gestione collettiva è infatti ammessa esclusivamente in forma societaria.
L’istituto del trust è stato ritenuto astrattamente idoneo al trasferimento della titolarità solo se non elude la ratio della gestione provvisoria, volta a consentire all’erede di acquisire l’idoneità professionale entro un termine limitato.
Coordinamento tra le fattispecie normative
La giurisprudenza ha escluso ogni contrasto tra le diverse disposizioni:
- da un lato, l’esercizio temporaneo da parte degli eredi decaduti assicura la continuità del servizio pubblico;
- dall’altro, l’esercizio provvisorio mira a conservare l’integrità dell’azienda ereditaria, evitando la chiusura della farmacia in attesa dell’assegnazione a concorso pubblico.
Nell’analisi delle funzioni amministrative e delle competenze in materia farmaceutica, è necessario tenere conto delle leggi regionali di settore, al fine di delineare un quadro sistematico completo dei profili esaminati.
Agenzia delle Successioni può essere la soluzione ideale per approfondire la tematica e gestire la successione di una farmacia.
Servizio Clienti
Il servizio assistenza è attivo dal lunedì al venerdì dalle h 08:00 alle h 13:00 e dalle h 15:30 alle h 19:30
Compila il Form
Consulta il professionista esperto in materia