Successioni e donazioni: le novità del 2025

Dal nuovo sistema di autoliquidazione alle donazioni indirette
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, l’imposta sulle successioni e donazioni subisce una profonda revisione normativa nell’ambito della più ampia riforma fiscale prevista dalla legge delega n. 111/2023. Le nuove disposizioni, interpretate e chiarite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 3 del 16 aprile 2025, introducono importanti cambiamenti in tema di calcolo dell’imposta, adempimenti dichiarativi, sanzioni e disciplina delle liberalità indirette.
Ufficio competente: cambia la geografia fiscale
Il D.lgs. n. 139/2024 riformula l’articolo 1 del TUS, estendendo l’ambito di applicazione dell’imposta anche ai trasferimenti “a titolo gratuito” e ai vincoli di destinazione come i trust. Inoltre, modifica l’articolo 6:
- Se il defunto era residente in Italia, l’ufficio competente è quello della sua ultima residenza;
- Se residente all’estero, vale l’ultima residenza nota in Italia (non più l’Ufficio di Roma);
- Se la residenza è ignota, resta competente Roma.
Per le donazioni si confermano i criteri dell’imposta di registro.
Autoliquidazione dell’imposta: più responsabilità ai contribuenti
La principale novità è l’introduzione dell’autoliquidazione dell’imposta: non è più l’Agenzia delle Entrate a calcolare l’imposta dovuta, ma è il contribuente stesso che la determina e la versa, entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.
Codici tributo dedicati:
- 1539: imposta autoliquidata
- A139: sanzioni
- A152: interessi
È possibile rateizzare l’imposta (almeno il 20% subito), ma non se l’importo è inferiore a 1.000 euro. Le rate sono fino a 8 trimestri o 12 se l’importo supera i 20.000 euro. Il concetto di “imposta suppletiva” viene abolito; resta la distinzione tra imposta principale e complementare.
Aliquote e franchigie: recepite nel testo unico
L’articolo 7 aggiornato del TUS recepisce direttamente le aliquote e franchigie precedentemente contenute in norme esterne:
- 4%: coniuge e parenti in linea retta (oltre 1 milione di euro a testa)
- 6%: fratelli e sorelle (oltre 100.000 euro)
- 6%: altri parenti fino al 4° grado e affini fino al 3° grado (senza franchigia)
- 8%: altri soggetti (senza franchigia)
- 1.500.000 euro di esenzione per i disabili gravi (art. 3, comma 3, L. 104/1992)
Stesse regole sono estese anche alle donazioni, armonizzando le aliquote all’art. 56 del TUS.
Dichiarazione di successione: obbligo telematico
Il nuovo articolo 28 TUS impone la presentazione esclusivamente in via telematica, tranne che per i non residenti, i quali possono usare raccomandata o mezzo equivalente. Tra i soggetti obbligati, ora figurano anche i trustee in caso di trust testamentari.
La dichiarazione:
- va presentata entro 12 mesi dalla notizia della nomina del trustee;
- è nulla se non redatta sul modello approvato (provv. n. 47335 del 13/02/2025);
- va sottoscritta da almeno un obbligato o suo rappresentante negoziale.
Donazioni indirette: nuove regole di accertamento
La circolare n. 3/2025 chiarisce il rinnovato articolo 56-bis: le liberalità indirette (es. pagamento di un immobile per conto del figlio) sono ora soggette a imposta solo se dichiarate nel corso di procedimenti tributari.
Eliminata la soglia dei 350 milioni di lire (180.769 euro), prima necessaria per l’accertamento. Ora, ogni donazione indiretta dichiarata in procedimenti fiscali può essere tassata con aliquota dell’8% sulla parte eccedente la franchigia.
È anche possibile la registrazione volontaria dell’atto, con applicazione dell’imposta secondo aliquote e franchigie del TUS.
Coacervo donativo: solo per le franchigie
Il nuovo impianto normativo supera il coacervo successorio, abrogando l’art. 8, c. 4 del TUS. Sopravvive il coacervo donativo ma limitatamente al calcolo della franchigia:
- si sommano (attualizzati) i valori delle donazioni precedenti tra stesso donante e beneficiario;
- sono escluse le donazioni dal 25/10/2001 al 28/11/2006, quelle a imposta fissa e quelle elencate all’art. 1, c. 4 del TUS.
Sanzioni: riduzioni dal 1° settembre 2024
Il D.lgs. n. 87/2024 alleggerisce il sistema sanzionatorio:
Omissione della dichiarazione
- Sanzione fissa: 120% dell’imposta (prima da 120%-240%)
- Se ritardo entro 30 giorni: 45% (prima da 60%-120%)
- Nessuna imposta: sanzione 250-1.000 euro
Dichiarazione infedele
- Sanzione: 80% della differenza d’imposta (prima 100%-200%)
- Violazioni formali: 250-1.000 euro (prima 500.000-2 milioni lire)
Altre violazioni
- Beni culturali: sanzione 80% (prima 100%-200%)
- Terzi (banche, enti): 250-2.000 euro
- Abolita la responsabilità automatica per legali rappresentanti
Il pacchetto normativo varato nel 2024 e operativo dal 2025 segna una svolta nell’approccio dell’Amministrazione fiscale alle successioni e donazioni: maggiore semplificazione, maggiore trasparenza, ma anche più attenzione richiesta al contribuente. Le nuove disposizioni, pur alleggerendo alcuni obblighi, ampliano le maglie del controllo fiscale, soprattutto per le elargizioni informali o indirette. Ecco perché è importante affidarsi a professionisti, come quelli di Agenzia delle Successioni, per non incorrere in errori che possano portare conseguenze alla successione o alla donazione.
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