Come trasferire il proprio patrimonio digitale in caso di morte
Siti web e social che producono: chi li eredita in caso di morte
Il patrimonio digitale oggetto di trasmissione mortis causa, ai sensi dell’art. 2 terdecies del Codice della Privacy, è comprensivo di una serie di beni digitali immateriali aventi e non valore patrimoniale.
Tra i beni digitali aventi valore patrimoniale vi rientrano le cripto valute, le opere letterarie, i programmi per elaboratore, le fotografie di un fotografo professionista, etc.
Invece, tra i beni digitali non aventi tale contenuto possono essere ricomprese le fotografie di famiglia pubblicati in un profilo social, la corrispondenza elettronica, gli scritti personali non destinati alla pubblicazione, etc.
Nonostante la normativa nazionale preveda il diritto degli eredi a subentrare nel patrimonio digitale del defunto, occorre evidenziare come il contenuto dello stesso potrebbe restare sconosciuto agli eredi, specie nel momento in cui il de cuius non abbia provveduto a redigere un apposito inventario o non abbia comunicato a terzi detti mandatari, le credenziali di accesso.
Al fine di evitare, quindi, che il contenuto del proprio patrimonio digitale venga perso o cancellato dalle piattaforme on line a seguito di una prolungata inattività dell’utente deceduto, o a causa del negato accesso ai vari profili utente del de cuius, è preferibile stabilire, mediante una serie di strumenti giuridici previsti in tema di successione, la trasmissione della propria eredità digitale.
La differenza dei beni digitali aventi natura patrimoniale, da quelli non aventi tale contenuto, è utile ai fini della scelta dello strumento giuridico correttamente utilizzabile per la trasmissione della propria eredità digitale.
In particolare, la trasmissione dei diritti digitali aventi contenuto non patrimoniale, può avvenire tramite un mandato post mortem exequendum, in forza del quale il mandatario, si obbliga nei confronti del mandante a compiere determinati atti giuridici, al momento della sua morte e per conto di quest’ultimo, come ad esempio la comunicazione delle password o anche la cancellazione di determinati dati digitali.
Questa forma contrattuale non comporta la violazione del divieto dei patti successori ex art. 458 C.c., in quanto il mandato post mortem non è diretto a determinare l’attribuzione patrimoniale dei beni, comportando solo l’attribuzione delle credenziali di accesso, con il vantaggio per il mandante di garantire la segretezza delle stesse fino alla sua morte.
Per quanto riguarda invece l’attribuzione dei beni digitali, aventi contenuto patrimoniale, come ad esempio le Criptovalute, progetti di un architetto, opere letterarie destinate alla pubblicazione, filmati o fotografie di un fotografo professionista etc., sarebbe preferibile in questi casi, il ricorso alla forma testamentaria.
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