Quali sono le formalità da seguire per il testamento segreto?
Tutto quello che va fatto per effettuare il testamento segreto
La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con una impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.
Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il testatore, se è muto o sordo, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri.
Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l’atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l’impronta dei sigilli, e l’assistenza dei testimoni a tutte le formalità.
L’atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.
Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l’atto della consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare da altri atti.
Nel corso del presente articolo analizzeremo tutte le formalità da seguire per realizzare un testamento segreto.
Come consegnare la scheda testamentaria?
La consegna della scheda testamentaria assolve alla funzione di consentirne il deposito e la conservazione da parte del notaio e costituisce un adempimento formale essenziale del testamento segreto. La consegna è un atto personalissimo che non ammette sostituzioni o rappresentanza, essendo riservata al testatore che vi deve provvedere personalmente.
Il testatore, quindi, non può delegare, a mezzo incarico scritto o verbalmente, tale attività ad un mandatario o ad un nuncius, sia per il carattere personale del testamento sia per la necessità di evitare la sostituzione della scheda.
Consegna personale non significa necessariamente traditio brevi manu. Il testatore potrebbe indicare al notaio il luogo nel quale ha riposto il testamento, chiedendogli di prenderla in consegna alla presenza sua e dei testimoni, dopo averne accertato l’identità.
La mancanza della consegna o l’inidoneità della stessa per il mancato rispetto dei requisiti di personalità comporta l’annullabilità del testamento.
La scheda testamentaria può essere consegnata al notaio aperta o chiusa. In questo secondo caso, può a sua volta essere sigillata o no. Per il perfezionamento del testamento segreto è in ogni caso prescritto che la scheda sia sigillata in modo che dall’esterno non se ne possa leggere neanche parzialmente il contenuto e il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.
Come va chiuso e sigillato il testamento?
Una volta che il testatore ha curato, direttamente o per interposta persona, la compilazione della scheda testamentaria, ha il compito di assicurare la chiusura della stessa in modo che, dall’esterno, non sia possibile leggere, neppure in parte, le disposizioni.
Se il testo delle disposizioni non consente di essere piegato in modo da non lasciare facciate scritte all’esterno, sarà necessario avvolgerlo in un altro foglio non scritto o chiuderlo in una busta. Potrà invece essere anche solo ripiegato su sé stesso se le due facciate esterne risultino bianche, cioè non scritte.
La sigillatura, invece, consiste nella successiva attività con cui si imprime un sigillo su un’impronta, in modo da impedire l’apertura della scheda testamentaria. Essa costituisce una formalità essenziale per il perfezionamento del testamento segreto ed assolve ad una funzione di garanzia, rispettivamente della segretezza delle disposizioni testamentarie, della sicura provenienza della scheda del testatore, in quanto non sostituita da altra, e della sua intangibilità del tempo, nel senso che non siano sulla stessa operate aggiunte o variazioni.
La legge non richiede che chiusura e sigillatura avvengano in presenza del notaio e dei testimoni. Non vi è, quindi, alcun limite temporale alla sigillatura, se non quello della consegna. Può essere fatta anche dal notaio prima della presentazione della scheda, agendo in tal caso il notaio come un terzo qualsiasi. Non vengono specificate né le modalità di chiusura né le modalità di sigillatura della scheda. Quanto alla prima, si può piegare la carta su cui la scheda è scritta. Si può avvolgere la scheda in altro incarto, la si può inserire in una busta. Con riferimento alla sigillatura, è da considerarsi adeguato qualunque sistema che risponda ai requisiti di inviolabilità prescritti dal codice: ciò che rileva è che il plico sia sigillato con un’impronta.
L’atto di ricevimento del testamento segreto
Il verbale di ricevimento è atto pubblico ed il suo perfezionamento è riservato al notaio. Caratteristiche precipue dello stesso sono:
- il rigido formalismo, a garanzia dell’insostituibilità della scheda e della personalità del testamento;
- l’assistenza dei testimoni a tutte le formalità, di tal che essi non possono allontanarsi fino al perfezionamento della fattispecie e quindi neanche durante la scritturazione del verbale;
- la contestualità e la continuità, imposte dall’ultimo periodo
L’attività formale ha inizio con la consegna della scheda personalmente da parte del testatore al notaio alla presenza dei testimoni. Nel consegnare la scheda il testatore deve dichiarare che la carta contiene il suo testamento: con ciò egli afferma di riconoscere come sue le disposizioni in esso contenute e, quindi, pone in essere un vero e proprio atto di volontà e non una mera dichiarazione di scienza.
Non è prevista alcuna formula sacramentale: ciò che conta è che la dichiarazione non lasci adito a dubbi circa il fatto che il plico consegnato contenga il testamento, in quanto momento di collegamento tra le due fasi della stesura della scheda e del deposito della medesima.
È, invece, specificatamente prescritta l’oralità: se il testatore non può parlare, deve rendere tale dichiarazione per iscritto, di suo pugno, in presenza dei testimoni unitamente a quella di aver letto il testamento se questo è stato scritto da altri. L’interpretazione formalistica della norma conduce alla conclusione che il muto incapace o impossibilitato a scrivere non possa fare testamento segreto.
Il testatore, se non ha potuto sottoscrivere la scheda, deve dichiarare al notaio, presenti i testimoni, di averla letta e specificare la causa che gli ha impedito di sottoscriverla. Se non può sottoscrivere il verbale di ricevimento deve dichiarare la causa che gli impedisce di farlo.
Il verbale non ha contenuto negoziale in quanto contiene solo l’attestazione del notaio circa il compimento delle attività documentali prescritte dalla legge. Si discute se possa contenere altre dichiarazioni di ultima volontà del testatore.
Il testamento segreto dei minorati
Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere, di suo pugno e non con mezzi meccanici, la dichiarazione che la scheda consegnata al notaio contiene il suo testamento. Tale dichiarazione deve essere apposta sulla scheda o sull’involucro, in margine, in testa o sul retro del verbale di ricevimento e non all’interno dello stesso. Essa, infatti, è cronologicamente il primo accadimento relativo al testamento segreto ed inoltre la legge notarile prevede eccezionalmente la dichiarazione scritta del muto solo alla fine dell’atto pubblico esclusivamente con riferimento alla dichiarazione di aver letto l’atto.
Il verbale, poi, deve essere letto al minorato il quale deve scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni di averlo letto e riconosciuto conforme alla sua volontà.
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