Come funziona il divieto di donazione di beni futuri
Quale è il ruolo che assumono le donazioni indirette
Nel nostro ordinamento la donazione è tradizionalmente considerata un atto di particolare rilevanza, non solo economica ma anche personale. Proprio per questo il legislatore ha previsto una disciplina rigorosa, volta a garantire la consapevolezza del donante e a prevenire atti di liberalità avventati o eccessivamente aleatori.
L’art. 771 del codice civile, stabilisce che “la donazione non può comprendere beni futuri”, precisando che è nullo ogni atto con cui il donante si obbliga a trasferire beni non ancora esistenti nel suo patrimonio.
La legge ha due obiettivi fondamentali: tutelare il donante da impegni patrimoniali incerti o eccessivi e di garantire certezza e attualità all’atto di donazione.
È opportuno distinguere tra beni futuri in senso proprio e beni non ancora nel patrimonio del donante. Rientrano nella prima categoria, ad esempio, i frutti non ancora maturati o i beni che verranno a esistenza in un momento successivo (come un immobile da costruire). In tali casi, la donazione è pacificamente vietata.
Più delicata è l’ipotesi dei beni già esistenti ma non ancora di proprietà del donante, come nel caso di un bene che questi prevede di acquistare in futuro. Anche in questa situazione, la giurisprudenza è ferma nel ritenere applicabile il divieto, poiché ciò che rileva non è l’esistenza materiale del bene, bensì la sua appartenenza attuale al patrimonio del donante.
Il rigore del divieto ha sollevato, nel tempo, il problema dei suoi rapporti con le donazioni indirette, si pensi ad esempio al pagamento del prezzo di un bene intestato a un terzo, alla rinuncia a un credito o alla stipula di un contratto a favore di terzi.
Le donazioni indirette, pur producendo un effetto di arricchimento gratuito, non sono soggette alla forma dell’atto pubblico richiesta per la donazione diretta e soprattutto non ricadono automaticamente nel divieto di cui all’art. 771 del codice civile.
Ad esempio, il pagamento di rate future di un mutuo contratto per l’acquisto di un immobile intestato al beneficiario non configura una donazione di beni futuri, ma una serie di attribuzioni patrimoniali attuali, ciascuna delle quali è valida al momento in cui viene effettuata.
Il divieto di donazione di beni futuri rappresenta un presidio fondamentale a tutela del donante e della certezza dei traffici giuridici. Allo stesso tempo, le donazioni indirette offrono spazi di flessibilità che, se correttamente utilizzati, consentono di realizzare legittime attribuzioni patrimoniali senza violare la norma.
In materia di liberalità, la pianificazione giuridica deve muoversi con cautela, tenendo conto non solo della forma degli atti, ma anche della loro sostanza e delle finalità concrete perseguite. Affidarsi a professionisti come quelli di Agenzia delle Successioni può essere la soluzione giusta.
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