La tutela degli animali nelle disposizioni ereditarie
Come destinare i beni al loro benessere nel rispetto della legge
Nel diritto successorio, la devoluzione del patrimonio avviene tradizionalmente a favore di persone fisiche, enti o istituzioni riconosciute. In tale contesto, il tema della destinazione dei beni agli animali assume un rilievo particolare, poiché pone l’interprete di fronte al limite giuridico rappresentato dalla loro natura. Gli animali, pur essendo esseri senzienti, non sono soggetti di diritto e non possono pertanto essere destinatari diretti di un’eredità.
L’impossibilità di attribuire agli animali la qualifica di eredi non esclude, tuttavia, la possibilità di tutelarne il benessere mediante strumenti giuridici idonei. L’ordinamento consente infatti al testatore di disporre dei propri beni attraverso previsioni testamentarie finalizzate alla cura e al mantenimento degli animali, purché tali disposizioni rispettino i principi generali in materia successoria e non violino le norme sulla successione necessaria.
Tra gli strumenti più utilizzati rientrano i lasciti testamentari con vincolo di destinazione, attraverso i quali il testatore attribuisce determinati beni o somme di denaro a una persona fisica o a un ente, imponendo l’obbligo di impiegarli esclusivamente per l’assistenza dell’animale. A tali disposizioni può essere affiancata la nomina di un esecutore testamentario, incaricato di vigilare sull’adempimento degli obblighi imposti e sul corretto utilizzo del patrimonio destinato allo scopo.
Ulteriore strumento di rilievo è rappresentato dal fondo fiduciario o, in ambito comparatistico, dal cosiddetto pet trust, istituto non espressamente disciplinato nell’ordinamento italiano ma realizzabile attraverso schemi negoziali riconducibili all’autonomia privata. In questi casi, il patrimonio viene segregato e destinato in via esclusiva al soddisfacimento delle esigenze dell’animale, con la previsione di soggetti incaricati della gestione e del controllo.
I beni oggetto di tali disposizioni non devono necessariamente consistere in somme di denaro. Possono essere inclusi beni immobili, beni mobili, partecipazioni societarie o altre utilità patrimoniali, purché funzionali al mantenimento dell’animale o al finanziamento delle spese necessarie per la sua cura. Un immobile può, ad esempio, essere destinato a residenza dell’animale o a struttura di accoglienza. Un terreno può essere vincolato a uso protettivo. Un capitale investito può garantire nel tempo copertura delle spese veterinarie e assistenziali.
Negli ultimi anni, la prassi ha evidenziato un ampliamento dell’ambito applicativo di tali strumenti anche a favore della tutela degli animali non domestici. In questi casi, la destinazione dei beni avviene a favore di fondazioni, associazioni o enti operanti nel settore della protezione ambientale e della fauna selvatica. La finalità non è la cura di un singolo animale, ma la salvaguardia di habitat naturali e di specie protette, attraverso testamento a contenuto vincolato.
La possibilità di destinare beni al benessere degli animali, pur nel rispetto dei limiti imposti dall’ordinamento, rappresenta un’evoluzione significativa del diritto successorio. Essa testimonia un progressivo riconoscimento del valore giuridico della tutela animale, che si traduce non in una soggettività giuridica autonoma, ma in una protezione mediata, affidata alla responsabilità di persone ed enti chiamati a dare concreta attuazione alla volontà del testatore.
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