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L’actio interrogatoria e la decadenza di accettare l’eredità

Come ottenere la fissazione di un termine per l’eredità

Chiunque vi abbia interesse può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato all’eredità dichiari se intende accettare o rinunciare. Decorso inutilmente tale termine, il chiamato perde definitivamente il diritto di accettare.

La disposizione di cui all’art. 481 c.c., tradizionalmente nota come actio interrogatoria, è funzionale ad evitare il protrarsi dello stato di incertezza che grava sulla delazione ereditaria. In via ordinaria, infatti, il diritto di accettare l’eredità si prescrive nel termine di dieci anni dall’apertura della successione. Un arco temporale considerevole, durante il quale i rapporti giuridici facenti capo al de cuius possono rimanere sospesi, con evidenti ricadute negative per i chiamati ulteriori, per i creditori e per tutti i soggetti interessati alla definizione dell’assetto successorio.

Attraverso l’azione in esame, chiunque dimostri un interesse concreto e attuale può sollecitare l’intervento del giudice affinché venga imposto al chiamato un termine più breve per l’esercizio del diritto di accettare, a pena di decadenza. Il chiamato, convenuto in giudizio, è dunque posto dinanzi a un’alternativa netta. Accettare l’eredità entro il termine fissato oppure perdere irrevocabilmente la possibilità di farlo.

L’accettazione potrà intervenire secondo le modalità previste dal codice civile, tanto in forma espressa quanto tacita. Anche l’accettazione per fatti concludenti, ossia mediante il compimento di atti che presuppongano necessariamente la volontà di accettare e che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, è idonea ad impedire la decadenza. Qualora invece il termine decorra inutilmente, il chiamato perde non soltanto la qualità di successore testamentario, ma anche quella di successore legittimo, attesa l’unicità della delazione. La perdita del diritto di accettare incide sull’intera vocazione ereditaria.

Va inoltre precisato che l’eventuale rinuncia intervenuta dopo la fissazione del termine non esclude, in linea di principio, la possibilità di revoca ai sensi dell’art. 525 c.c., purché la volontà di revocare sia manifestata prima della scadenza del termine giudizialmente stabilito e ricorrano i presupposti di legge.

 

Chi può fissare il termine di far accettare o rinunciare l’eredità

La legittimazione ad agire spetta anzitutto ai chiamati in subordine, i quali hanno un interesse diretto a conoscere se il primo chiamato intenda accettare o meno. Analogo interesse può sussistere in capo al coerede (o conchiamato), che voglia definire tempestivamente la propria posizione e quella degli altri concorrenti.

Sono altresì legittimati i creditori del de cuius o del chiamato, qualora l’incertezza sull’acquisto dell’eredità incida sulla consistenza della garanzia patrimoniale. La dottrina e la giurisprudenza riconoscono, inoltre, la legittimazione all’esecutore testamentario, il quale ha interesse a liberarsi dai propri doveri una volta individuati con certezza gli eredi, nonché al curatore dell’eredità giacente. Anche lo Stato, quale successore legittimo in mancanza di altri eredi, può promuovere l’azione per definire la vicenda successoria.

 

Qual è il limite temporale per il termine d’accettazione d’eredità?

L’azione è proponibile contro il chiamato, anche se incapace. In tale ipotesi, tuttavia, il termine fissato dovrà tener conto della necessità di ottenere l’autorizzazione giudiziale richiesta per l’accettazione da parte del rappresentante legale.

Diversamente, l’azione non è esperibile nei confronti del chiamato che si trovi nel possesso dei beni ereditari, poiché nei suoi confronti opera già il termine breve di tre mesi previsto dall’art. 485 c.c. per la redazione dell’inventario. Tuttavia, qualora il chiamato possessore sia incapace o una persona giuridica non lucrativa, non vi è ragione di escludere l’applicabilità dell’art. 481 c.c., atteso che in tali casi il possesso non determina l’acquisto automatico dell’eredità.

 

Come richiedere un termine per far accettare l’eredità

La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo di apertura della successione. Il giudice, con decreto, fissa l’udienza di comparizione e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto al chiamato.

Affidarsi a professionisti come quelli di Agenzia delle Successioni, pertanto, appare inevitabile. Dopo una consulenza preventiva è possibile attivare il servizio a riguardo.

All’esito del contraddittorio, il giudice provvede con ordinanza, avverso la quale è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’art. 739 c.p.c. Il collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, decide in camera di consiglio, previa audizione degli interessati, con ordinanza non ulteriormente impugnabile. Tale provvedimento non è ricorribile per cassazione, in quanto privo del requisito della decisorietà.

L’art. 488, comma 2, c.c. consente la proroga del termine giudizialmente fissato, purché sussistano giustificati motivi. L’istanza di dilazione, ai sensi dell’art. 749, ultimo comma, c.p.c., è soggetta alle medesime regole procedurali sopra illustrate.

 

A cosa serve fissare un termine per accettare l’eredità

L’actio interrogatoria si colloca, dunque, come strumento di equilibrio tra l’interesse del chiamato a ponderare la scelta successoria e l’interesse degli altri soggetti coinvolti a non subire una prolungata situazione di incertezza.

Essa rappresenta una significativa eccezione al termine ordinario decennale per l’accettazione, in quanto consente di anticipare la definizione della vicenda successoria, rafforzando l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento dei terzi.

L’actio interrogatoria e la decadenza di accettare l’eredità

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