Il testamento posteriore e l’incompatibilità delle disposizioni
Revoca del testamento e principio di conservazione della volontà del de cuius
Il testamento posteriore che non revochi espressamente i precedenti annulla questi ultimi solo nelle disposizioni con esso incompatibili. La revocazione può infatti realizzarsi anche mediante un atto incompatibile con una o più clausole di un testamento anteriore.
Il legislatore individua tassativamente gli atti aventi valore di revocazione tacita, quali: la redazione di un testamento successivo incompatibile, in tutto o in parte, con il precedente o contenente una dichiarazione espressa di revoca; la distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento olografo; il ritiro del testamento segreto; nonché l’alienazione o la trasformazione della cosa oggetto di legato.
- Continuità normativa e favor testamenti
- Il principio di conservazione del negozio giuridico
- Applicazioni del principio di conservazione in ambito testamentario
- L’articolo 682 c.c. e il coordinamento tra testamenti successivi
- Incompatibilità oggettiva delle disposizioni testamentarie
- Incompatibilità soggettiva o intenzionale
- Dibattito dottrinale sull’ambito applicativo dell’art. 682 c.c.
- Le critiche di Allara e Talamanca
- Successione cronologica dei testamenti e prova della data
Continuità normativa e favor testamenti
La compatibilità tra due testamenti successivi è regolata dalla disposizione secondo cui il testamento posteriore, in mancanza di revoca espressa, annulla il precedente esclusivamente nelle parti incompatibili. Tale previsione riproduce, con maggiore sintesi, l’articolo 920 del codice civile previgente, consentendo di riconoscere una sostanziale continuità nell’accoglimento del principio potius ut valeant, quam ut pereant in materia testamentaria.
Il principio di conservazione del negozio giuridico
La norma in esame costituisce una diretta applicazione del principio di conservazione del negozio giuridico, espresso in via generale dall’articolo 1367 del codice civile e pacificamente esteso anche al testamento. Secondo tale disposizione, nel dubbio le clausole devono essere interpretate nel senso in cui possano produrre effetti, anziché in quello che ne determinerebbe l’inefficacia.
La forza sistematica del principio emerge anche in ambito contrattuale, come dimostrano gli articoli 1419, 1420, 1424 e 1432 del codice civile, che privilegiano, in diverse ipotesi, la conservazione dell’atto giuridico rispetto alla sua caducazione.
Applicazioni del principio di conservazione in ambito testamentario
Anche nel diritto delle successioni il principio di conservazione trova ampia applicazione. L’articolo 625 del codice civile, ad esempio, esclude l’annullamento della disposizione testamentaria viziata da errore nell’indicazione dell’erede, del legatario o della res, quando la volontà del de cuius risulti chiaramente dal contesto o da elementi esterni.
Ulteriori applicazioni si rinvengono nell’articolo 607 del codice civile, che consente al testamento segreto invalido di valere come testamento olografo, e nell’articolo 634, secondo cui le condizioni impossibili o illecite si considerano come non apposte.
L’articolo 682 c.c. e il coordinamento tra testamenti successivi
L’articolo 682 del codice civile si inserisce in tale contesto sistematico, disciplinando gli effetti del testamento posteriore e coordinandolo con quello anteriore al fine di salvaguardare, per quanto possibile, le volontà compatibili del testatore.
A tal fine, l’interpretazione si fonda su due distinti criteri: quello dell’incompatibilità oggettiva e quello dell’incompatibilità soggettiva o intenzionale.
Incompatibilità oggettiva delle disposizioni testamentarie
L’incompatibilità oggettiva ricorre quando vi sia una impossibilità materiale di esecuzione simultanea delle disposizioni contenute nei due testamenti, indipendentemente da un intento revocatorio.
Esempi tipici sono l’istituzione di due eredi universali diversi in testamenti successivi o l’attribuzione dello stesso bene, a titolo di legato, a persone differenti, nonché l’attribuzione del medesimo bene allo stesso soggetto, ma a titolo diverso nei due testamenti.
Incompatibilità soggettiva o intenzionale
L’incompatibilità soggettiva si configura quando, pur essendo astrattamente possibile la coesistenza delle disposizioni, l’insieme delle circostanze riveli una volontà incompatibile con le precedenti.
È il caso del primo testamento contenente esclusivamente legati che esauriscono l’intero asse ereditario e di un successivo testamento che istituisca un erede universale: in tale ipotesi, si presume che le nuove disposizioni siano dirette a revocare le precedenti.
Dibattito dottrinale sull’ambito applicativo dell’art. 682 c.c.
Secondo una parte della dottrina, l’articolo 682 del codice civile disciplinerebbe esclusivamente ipotesi di incompatibilità oggettiva, in ragione del principio di formalismo che governa la revoca testamentaria.
L’orientamento prevalente, invece, qualifica la fattispecie come una ipotesi di revocazione tacita per comportamento concludente, fondata su una volontà presunta di revoca desumibile dal comportamento del de cuius.
Le critiche di Allara e Talamanca
A tale impostazione si oppongono Allara e Talamanca, secondo i quali l’inefficacia della disposizione precedente non deriva da una volontà revocatoria implicita, bensì dalla oggettiva incompatibilità con la disposizione successiva.
Secondo tale tesi, l’inefficacia della disposizione anteriore costituisce un elemento indefettibile della fattispecie, necessario per rendere possibile l’attuazione della disposizione successiva, e non potrebbe essere esclusa nemmeno da una protestatio formale del testatore.
Successione cronologica dei testamenti e prova della data
La norma presuppone un rapporto di successione cronologica tra i testamenti. Qualora il testamento indichi data e ora, il rapporto è facilmente accertabile; in caso contrario, come nel testamento olografo, la prova può essere fornita con ogni mezzo.
In mancanza di un accertamento certo, un risalente orientamento giurisprudenziale ritiene efficaci soltanto le disposizioni conciliabili, restando prive di effetto quelle incompatibili, comprese le clausole revocatorie contenute in entrambi i testamenti.
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