Divisione ereditaria

Divisione ereditaria

Divisione eredità, come avviene e chi assegna le porzioni



Cosa è la divisione ereditaria: quote e valutazione preventiva del patrimonio

La divisione ereditaria è l’atto mediante il quale i coeredi dividono il patrimonio ereditato. La prima condizione per attuare la divisione ereditaria è quella di essere in comunione ereditaria. La comunione ereditaria si verifica, automaticamente, con l’evento morte del de cuius e con l’esistenza di più eredi. Con l’apertura delle successione, gli eredi dovranno prima verificare l’esistenza di un testamento e, solo in assenza del testamento, potranno applicare le regole della successione legittima statuite dal Codice Civile. Le quote vanno ad essere ripartire fra gli eredi in relazione al grado di parentela erede-de cuius. La divisione ereditaria è da intendersi sia in passivo che in attivo. Infatti, la normativa tratta debiti e crediti del de cuius nella stessa modalità, rinviando all’erede la facoltà di accettare o meno quanto disposto dal testatore o quanto spettante per legge. La valutazione preventiva di ogni sorte risulta essenziale, per questo è importante affidarsi a professionisti, proprio per evitare spiacevoli sorprese dopo la divisione ereditaria. Agli eredi, in ogni caso, è riservata la facoltà di cedere la propria quota agli altri eredi, che hanno un diritto di prelazione per Legge.



Quanti tipi di divisione ereditaria esistono

In relazione agli accordi, od alle incomprensioni, fra i coeredi, la divisione ereditaria può essere classificata come:

  • Divisione testamentaria. Si tratta di una divisione stabilita dal de cuius. In questo caso, mediante testamento, il defunto stabilisce le quote ed i relativi beneficiari. Mediante testamento, infatti, è possibile stabilire le linee guida per la formazione delle quote per coerede; la valutazione del patrimonio mediante terzi professionisti o ancora individuare il de cuius, i professionisti da tenere in considerazione ai fini valutativi; dividere in maniera corretta, in linea con i diritti dei legittimari, la proprietà fra gli eredi. La divisione testamentaria è attuabile in ogni tipo di testamento.

 

  • Divisione contrattuale. Si tratta di una ipotesi auspicata in quanto è frutto di una buona condotta degli eredi. La divisione contrattuale è la divisione fra tutti i coeredi mediante la stipula di un contratto di divisione. La divisione è nulla se manca uno solo degli eredi. Nel caso di contratto di divisione, a tutela di tutte le parti, è funzionale affidarsi a professionisti che valutino l’opportunità di procedere in sede privata od in altra sede. Si pensi ad un patrimonio interessante con dieci eredi. In questo caso, auspicabile un accordo davanti ad un Organismo di mediazione civile, riconosciuto dal Ministero della Giustizia. Unico limite per la divisione contrattuale è quello relativo ai casi aventi ad oggetto diritti reali immobiliari o di beni mobili registrati. In questo caso, oltre la forma scritta, è necessario che il contratto di divisione venga autenticato e trascritto da un Notaio.

 

  • Divisione giudiziale. Come recita la stessa parola, è quella che ha luogo mediante la pronuncia di un Giudice. Si verifica quando i coeredi non trovano un accordo. In questo caso, è necessario che l’istante tenti un accordo bonario con il deposito dell’istanza presso un Organismo di Mediazione civile. Detto tentativo è obbligatorio. Nel caso di esito negativo della mediazione, allora potrà adire l’Autorità Giudiziaria per porre al vaglio della stessa la tutela dei propri diritti. Il ricorso all’ Avvocato civile è condizione necessaria per avviare il procedimento di mediazione, quindi quello presso il Tribunale. I soggetti che non hanno alcuna disponibilità economica, ed hanno diritto all’accesso all’istituto del gratuito patrocinio, potranno comunque essere assistiti. La consulenza con professionisti del settore è rilevante affinché non vengano adottate scelte impulsive che, in ogni caso, gravano sull’istante, almeno per il tempo investito nella soluzione del caso.

 

  • Divisione a domanda congiunta. Si tratta di una divisione che segue una strada diversa rispetto quella giudiziale. I coeredi, con la domanda congiunta, possono accedere alla giustizia mediante un unico ricorso volto alla formazione delle porzioni da assegnare a ciascuno dei coeredi. Infatti, con la divisione a domanda congiunta, i coeredi condividono l’idea di dividere il patrimonio ereditario e sono accordati sulle quote spettanti. Il problema, fra loro, è l’assegnazione del lotto al singolo erede (si pensi a due fratelli che, con tre case a disposizione dello stesso valore, vogliono entrambi la unica casa al mare).



Assegnazione della porzioni

L’assegnazione delle porzioni è fatta mediante estrazione a sorte. Composte le porzioni, si procede alla attribuzione diretta di quelle diseguali e all’assegnazione mediante estrazione a sorte di quelle uguali. E’ possibile sopperire nel caso di ineguaglianza nelle quote ereditarie, mediante conguagli in danaro. Infatti, precisato quale sia l’oggetto della comunione ereditaria è necessaria l’applicazione del principio di eguaglianza qualitativa nella formazione delle porzioni che devono, in ogni caso, essere formate con beni appartenenti all’asse. Unica derogabilità è prevista dalla legge quando vi è la volontà unanime dei coeredi, oppure quando è stato disposto dal testatore. La formazione delle porzioni deve avere luogo, previa stima dei beni, anche con l’ausilio di terzi incaricati. Per queste ragioni, affidarsi a professionisti risulta necessario, anche ai fini valutativi, affinché venga attuata la regola fondamentale della omogeneità qualitativa.



I beni indivisibili

Esistono dei beni che per loro natura non possono essere divisi. Si tratta di beni che non possono essere materialmente divisi senza che le singole parti del bene perdano la funzione economico-sociale dell’intero bene. In altri termini, quando le operazioni necessarie per la divisione sono costose al punto da non valerne la pena. Rientrano fra i beni indivisibili gli immobili, ma anche altri beni di pregio, od ancora beni mobili registrati (si pensi ad una vettura di valore).  In questi casi, constatata l’esistenza nell’asse ereditario di un bene indivisibile per le ragioni descritte, esistono due soluzioni. La prima è quella che il bene venga assegnato con addebito dell’eccedenza, alla porzione di un condividente; la seconda, in alternativa alla prima, la vendita all’incanto del bene, con la conseguente distribuzione del ricavato fra i coeredi. La seconda soluzione, segue il principio della sussidiarietà. Infatti, si applica la seconda soluzione solo quando alcuno degli eredi sia disposto a ricevere l’assegnazione. Le soluzioni anzidette rappresentano i rimedi all’indivisibilità dei beni e possono essere applicate mediante l’istituto della divisione.



Come procedere

In linea generale, fatte salve le eccezioni, funziona così. Con l’apertura della successione, determinata dal decesso del de cuius, gli eredi devono prima prendere atto dell’esistenza o meno di un testamento. Qualora questo non esiste, individuare gli altri eredi, secondo un preciso criterio. Se necessario, fare istanza al Comune interessato per scoprire chi sono i soggetti coinvolti. Trovati costoro, avviare il procedimento di valutazione dei beni, sia mobili che immobili. Proporre quindi una soluzione divisoria che eviti l’accesso alla giustizia. Tuttavia, in ogni caso, è assolutamente consigliato rivolgersi a professionisti proprio per dare seguito alla valutazione dei beni. Per esempio, negli ultimi anni, sono diversi i soggetti deceduti che hanno lasciato in eredità un sito internet, oppure un profilo social di ampio valore, posto il numero dei followers. Pertanto, la valutazione dei beni risulta essere essenziale per massimizzare la volontà del de cuius, ottenendo una produzione economica adeguata ai beni ereditati

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