Donazioni in vita

Donazioni in vita

Come fare una donazione senza commettere errori



Donazione

La donazione è un contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra disponendo a favore di questa un suo diritto. Trattandosi di contratto, è necessario l’intervento di due o più parti. La donazione può assumere diverse forme: donazione di usufrutto, di uso e abitazione, di servitù, del possesso, di credito, di garanzia, donazione modale, di contratto. La donazione, in tutti i casi, ha luogo con atto pubblico, pertanto è necessaria la figura notarile per perfezionare l’atto. Esistono, tuttavia, dei casi in cui non è necessario ricorrere al Notaio. Si pensi, alla donazione di modico valore. In questo caso non è necessario l’atto pubblico, purché si tratti di beni oggettivamente di modico valore. Con l’istituto della donazione, il beneficiario può ricevere beni di ogni sorte, aziende, partecipazioni societarie, titolo di credito, auto, immobili, diritti, beni futuri, etc. Al fine di donare, o di ricevere in donazione, è opportuno consultare un professionista affinché venga valutata l’opportunità di ricorrere o meno all’istituto di diritto, evitando una impugnazione di terzi interessati.



Rapporto eredità e donazioni

Si tratta di due istituti diversi ma che possono essere associati quando si presumono degli abusi dell’istituto della donazione. Per comprendere la distinzione fra i due istituti, immaginiamo che il de cuius, prima di decedere, abbia donato tutto o parte del patrimonio ad un soggetto non legittimato a riceverlo, avvalendosi dell’istituto della donazione. E’ evidente, in questo caso, che gli eredi potrebbero subire un danno patrimoniale dalla distrazione del patrimonio del de cuius, a beneficio di terzi non legittimati a ricevere quanto disposto dal donante. In questi casi, è opportuno affidarsi a professionisti del settore al fine di ottenere una consulenza legale sulle facoltà di impugnazione dell’atto donativo. In ogni caso, conoscere la storia del de cuius, il rapporto fra donante e donatario è utile per comprendere meglio, in prima analisi, l’offerta e l’accettazione dei beni, oltre che il tempo intercorso fra l’atto di donazione e la data del decesso. E’ evidente che quando la donazione è stata eseguita per non consentire agli aventi diritto l’accesso al patrimonio del de cuius, il valore dei beni oggetto della donazione deve essere computato e restituito alla massa ereditaria mediante l’istituto della collazione ereditaria. La donazione, quindi, può essere un anticipo di eredità, che viola le quote ereditarie sia alla presenza di un testamento, che in assenza di testamento.



Come avviene la reintegra nell’eredità

La reintegra nell’eredità è il processo mediante il quale il soggetto escluso dall’eredità rientra a far parte della massa ereditaria. Infatti, condizione necessaria è la ricostruzione della massa ereditaria che ha luogo mediante la valutazione dei beni che confluiscono nell’eredità. L’azione di reintegra può avvenire mediante un accordo bonario fra gli eredi oppure a seguito di un giudizio civile. In entrambi i casi è necessario l’intervento di un avvocato. Più specificatamente, la funzione del legale è essenziale per accedere alla giustizia mentre è facoltativa per il componimento bonario. Attenzione, prima di porre i fatti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria è obbligatorio il tentativo di mediazione civile, da perfezionarsi con l’assistenza di un legale, presso un Organismo di mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia. Considerata la complessità della fase, tuttavia, l’esigenza di un professionista specializzato è opportuna per non incorrere ad errori di procedura, neppur a decisioni frettolose che danneggerebbero comunque le esigenze di tutela dell’avente diritto. In alcuni casi, in relazione al valore del patrimonio, è consigliabile una valutazione tecnica dei beni, anche per quanto riguarda i beni mobili non registrati che, in alcuni casi, possono avere un valore aggiunto non poco irrilevante. L’accordo di reintegra può prevedere anche una somma di denaro, a saldo della minor valore della quota ricevuta per effetto della collazione, od anche, l’attribuzione di un immobile o di parte di immobili, se divisibili, a danno degli eredi che hanno beneficiato della donazione.



Donazioni indirette

La donazione indiretta è un istituto, unilaterale o bilaterale, diverso dalla donazione tipica. E’ un atto di liberalità che cagiona danni agli eredi che non hanno usufruito degli stessi benefici patrimoniali di colui che ha ricevuto beni in donazione. Per queste ragioni, la donazione indiretta deve confluire nella massa ereditaria, essendo ai sensi di Legge, sempre revocabile. E’ necessario, tuttavia, essere in grado di provare detta violazione. La consulenza con un professionista è necessaria per i casi di revocabilità, in quanto dovrà essere il soggetto interessato a provare i fatti. Per comprendere meglio l’istituto della donazione indiretta, si pensi al padre che paghi l’acquisto di un immobile intestato ad un figlio. La donazione indiretta deve comunque essere distinta da quella simulata. Infatti, quest’ultima, registra una divergenza fra la volontà delle parti e la dichiarazione e si hanno due negozi giuridici, uno reale e l’altro fittizio. In quella indiretta, invece, le parti hanno voluto effettivamente l’accordo stipulato, ma la liberalità è stata attuata attraverso un negozio oneroso.



Revocazione della donazione

La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli. Si tratta di ipotesi tassative. Nel primo caso, chi riceve il patrimonio deve mantenere un dovere di gratitudine e riconoscenza verso il donante, mentre, nel secondo caso si tratta di dare seguito all’esigenza di consentire al donante una nuova valutazione di fronte al fatto sopravvenuto dell’esistenza della prole. Della revoca della donazione per ingratitudine i termini decorrono dai fatti che determinano la ingratitudine (circostanze gravi) ovvero una condotta che danneggi l’onore ed il decoro del donante. L’azione va promossa entro un anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto ingiurioso. Nel caso in cui sopravvenienza di figli va azionata entro cinque anni dal giorno della nascita del figlio.

Attenzione le ipotesi indicate riguardano l’atto di donazione perfezionato fra due o più soggetti in vita. L’ipotesi della revoca può avere luogo anche dopo il decesso del donante, a firma degli eredi di quest’ultimo, nei casi sopra indicati purché i requisiti siano presenti prima della morte del donante.

Una donazione, invece, può essere impugnata sempre entro cinque anni decorrenti dalla data di stipula dell'atto pubblico, da chiunque abbia interesse. Il termine è di dieci anni nel caso di azione di riduzione, decorrenti dall’apertura della successione.

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